DIFFORMITA’ E VIZI VISIBILI VANNO DENUNCIATI ALL’IMPRESA ENTRO 60 GIORNI
“ Ai sensi dell’art. 1667 c.c. il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo il riconoscimento o l’occultamento degli stessi.”
Trib. Latina n. 464 del 27.02.2023