DIFFORMITA’ E VIZI VISIBILI VANNO DENUNCIATI ALL’IMPRESA ENTRO 60 GIORNI

“ Ai sensi dell’art. 1667 c.c. il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo il riconoscimento o l’occultamento degli stessi.”

Trib. Latina n. 464 del 27.02.2023

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